(massima n. 2)
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la reiterazione delle condotte di cui all'art. 603-bis, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen., costituenti indici di sfruttamento, č da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non č un bene collettivo, ma la dignitą della singola persona.