(massima n. 1)
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attivitą organizzata" di intermediazione come modalitą della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi.