(massima n. 1)
Il delitto di tratta di persone commesso nei confronti di persone minori di etā non assorbe l'aggravante prevista dall'art. 602-ter cod. pen., con riferimento a tale condizione anagrafica della persona offesa, in quanto la nuova formulazione dell'art. 601 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta sono soggetti minori, il reato č configurabile anche in assenza delle modalitā indicate nella prima parte della disposizione.