(massima n. 2)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., si ha "utilizzazione" del minore allorquando, all'esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell'etą, maturitą, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontą del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensivitą rispetto all'integritą psico-fisica dello stesso.