(massima n. 1)
In tema di prostituzione minorile, il consapevole compimento, da parte dell'agente, di atti di concreta offerta del minore di anni diciotto a potenziali clienti dietro corrispettivo integra gią la consumazione del reato di cui all'art. 600-bis, primo comma, n. 2), cod. pen., quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento, per il quale rileva ogni forma di interposizione agevolativa idonea a procurare pił facili condizioni di esercizio del meretricio con la consapevolezza di facilitare l'attivitą prostitutiva del minore, a prescindere dal movente o dal fine della condotta.