(massima n. 1)
Le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno tra loro in comune, oltre al sistematico maltrattamento del soggetto passivo, una condizione di integrale asservimento e di esclusiva utilizzazione della vittima a fini di sfruttamento economico, sicché, ove le condotte siano poste in essere in danno di persona convivente, il reato di cui all'art. 600 cod. pen. assorbe, in virtù del principio di consunzione, quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi.