(massima n. 1)
In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., non si applica il trattamento sanzionatorio pił lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace.