(massima n. 1)
Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.