(massima n. 1)
In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente, non č sufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell'opportunitā per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalitā esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la premeditazione nell'attivitā di organizzazione e di pianificazione dell'azione omicida, mediante un lungo e accurato studio dello stato dei luoghi e delle abitudini della vittima).