(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione pił ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.