(massima n. 1)
E' manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 572, comma secondo, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di maltrattamento tenute in presenza del minore e per quelle realizzate in suo danno, venendo in rilievo una scelta rimessa alla discrezionalitā del legislatore non manifestamente irragionevole, posto che la "ratio" dell'aggravante č correlata all'esigenza di elevare la soglia di protezione di soggetti deboli mediante la tutela dell'integritā psicologica e di quella fisica degli stessi, l'una suscettibile di essere compromessa nel caso in cui il minore sia spettatore di violenza in ambito familiare e l'altra ove sia egli stesso vittima di violenza.