(massima n. 1)
Nei casi di cessazione della convivenza "more uxorio", č configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilitā genitoriale ex art. 337-ter cod. civ..