(massima n. 1)
In tema di bigamia, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 556 cod. pen., il secondo coniuge del bigamo è, insieme al primo coniuge, persona offesa del reato, poiché, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è, al tempo stesso, vittima dell'inganno posto in essere dal bigamo, sicchè, conseguentemente, ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informato.