(massima n. 1)
In tema di bigamia, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 556, comma primo, cod. pen., la persona offesa dal reato č il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma della stessa disposizione sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichč quest'ultimo, pur avendo concorso come coautore materiale alla realizzazione del delitto (che č necessariamente bilaterale), č al tempo stesso vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge, con la conseguenza che in tal caso sia il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto di istanza ai sensi dell'art. 10 cod. pen..