(massima n. 1)
La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attivitą venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non gią la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen..