(massima n. 1)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona nel momento in cui č realizzata l'attribuzione fittizia delle quote societarie, senza che assuma rilevanza la successiva attivitā di acquisto e di alienazione di beni da parte della societā medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attivitā di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.