(massima n. 1)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis cod. pen. è un reato istantaneo ad effetti permanenti, che può assumere natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, sicché la modifica della compagine sociale o dell'organo amministrativo di una società, realizzata mediante la fittizia intestazione di quote a terzi, è suscettibile di determinare una "nuova apparenza", con raggiungimento di un assetto stabile e definitivo e conseguente "slittamento" del momento consumativo del reato, a condizione che sia strumentale alla elusione di una misura di prevenzione.