(massima n. 1)
Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilitą non č sufficiente che le particolari modalitą di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di pił norme e, quindi, un concorso di reati, ma č necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.