(massima n. 1)
L'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti od alterati, anche la loro detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile.