(massima n. 1)
In tema di falso nummario, il numero, ancorché rilevante, di banconote, non č sufficiente ad integrare da solo la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., ma č necessaria la presenza di pił indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitivitą delle forniture.