(massima n. 1)
L'art. 445 cod. pen., che punisce la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dall'esercente il commercio di medicinali in forma continuativa e con il supporto di una sia pur elementare organizzazione, e cioè tramite farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari aperti al pubblico o altre strutture che detengono farmaci direttamente.