(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., č necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integritā fisica di una pluralitā di lavoratori o, comunque, di tutti coloro che vengono in contatto con quell'ambiente di lavoro, in modo da determinare l'indeterminata estensione del pericolo.