(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro č necessaria l'astratta potenzialitą della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralitą di persone - ancorchč numericamente e spazialmente determinata - trattandosi di delitto contro la pubblica incolumitą, con la conseguenza che il reato non č configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralitą di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone.