(massima n. 1)
Non č configurabile il tentativo di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato di pericolo concreto previsto dall'art. 432 cod. pen., in quanto la fattispecie incriminatrice si perfeziona con l'insorgenza del pericolo, da individuarsi nel momento in cui sono posti in essere di atti concreti e non equivoci, idonei a cagionare una conseguenza pregiudizievole alla sicurezza dei trasporti, senza l'intervento di una serie causale indipendente dalla volontā dell'agente.