(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalitą, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantitą di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o pił soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietą privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettivitą, l'opinione e il senso della tranquillitą e della sicurezza.