(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 416-bis č configurabile con riguardo a una nuova articolazione periferica (segnatamente una locale di 'ndrangheta) di un sodalizio mafioso operante in un'area caratterizzata da particolare vastitą spaziale e sociale (nella specie, la cittą di Roma), anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora: emerga il collegamento della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa, con tale sodalizio; la nuova struttura svolga un'attivitą destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettivitą e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento.