(massima n. 1)
È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell'associazione, data l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l'impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto "ex lege", non venendo, invece, in rilievo una questione di differente valutazione delle condotte.