(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativa alla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degli interessi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale.