(massima n. 1)
La esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. č configurabile a condizione che sussista l'attualitā della reazione del privato a fronte degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale, da intendersi nel senso che tra le due condotte deve sussistere un diretto nesso causale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esimente nei confronti di un soggetto che, pur non avendo reagito nel momento in cui veniva illegittimamente condotto in Questura per essere identificato, aggrediva gli operanti solo a distanza di tempo rispetto all'accompagnamento coattivo).