(massima n. 1)
La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non č configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attivitā ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalitā di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.