(massima n. 1)
In tema di inosservanza di pene accessorie, il giudice che procede all'accertamento del reato di cui all'art. 389 cod. pen. deve attendere l'esito dell'incidente di esecuzione che sia stato promosso dal condannato al fine di rideterminare la durata della sanzione accessoria dell'incapacitą di esercitare uffici direttivi, prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., norma dichiarata parzialmente incostituzionale nella parte in cui imponeva l'interdizione in misura fissa. (Corte cost., sent., n. 222 del 2018).