(massima n. 1)
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilitā del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non č equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice.