(massima n. 1)
Il committente ha il diritto di recedere dal contratto d'appalto in ogni momento, anche se č inadempiente e senza necessitā di fornire giustificazioni, in quanto le conseguenze indennitarie poste a suo carico dall'art. 1671 c.c. sono riconducibili, quanto ad estensione, a quelle risarcitorie derivanti dall'inadempimento del committente medesimo, ed atteso che non č configurabile un diritto dell'appaltatore a continuare l'esecuzione dell'opera, essendo questa coordinata al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del committente e non dell'appaltatore, il cui interesse giuridico č invece rivolto al conseguimento del corrispettivo. Č. insindacabile in sede di legittimitā l'esercizio, da parte del giudice del merito, della facoltā, concessagli dal secondo comma dell'art. 277 c.p.c., di pronunciare una sentenza (non definitiva) di contenuto limitato alla parte del thema decidendum non abbisognevole di ulteriore istruzione.