(massima n. 1)
Il contratto d'opera e quello di prestazioni continuative di servizi non possono considerarsi strutture negoziali ontologicamente e funzionalmente diverse tra loro, risultandone, viceversa, la indiscutibile omogeneitą, tra l'altro, sotto il profilo dalla identitą delle situazioni che possono verificarsi tanto nell'una quanto nell'altra fattispecie contrattuale con riguardo alla scelta del contraente secondo l' intuitus personae, con la conseguenza che nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi, l'applicabilitą del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, in proposito, la esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltą della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale.