(massima n. 1)
Il custode di un bene sottoposto a sequestro non risponde del reato doloso previsto dall'art. 349 cod. pen., ma dell'illecito amministrativo di cui al successivo art. 350 cod. pen., quando la rottura dei sigilli, da terzi perpetrata, č conseguente alla violazione per negligenza e trascuratezza dei suoi doveri di vigilanza e non invece ad una condotta intenzionalmente diretta, anche per il tramite di soggetti concorrenti, a porre in essere la predetta effrazione.