(massima n. 1)
Il recesso del committente del contratto di appalto senza richiesta di risarcimento del danno, e rimborsando l'appaltatore delle spese affrontate, compensandolo per i lavori eseguiti e risarcendolo per i danni subiti, può esser esercitato in qualsiasi momento ed esser giustificato anche dalla sfiducia successiva alla conclusione del contratto riconducibile ad inadempimento dell'appaltatore, ma senza necessità di accertare, a differenza della risoluzione chiesta ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'importanza e la gravità di esso, dovendosi invece esaminare soltanto se l'atto o la condotta del committente sono incompatibili con la prosecuzione del rapporto.