(massima n. 1)
Il reato di esercizio abusivo della professione non ha natura di reato di evento rispetto al quale sia configurabile una posizione di garanzia del professionista abilitato (nella specie, socio e legale rappresentante di studio medico dentistico), rispetto al fatto illecito commesso da altri che egli sappia non essere munito di specifico titolo abilitativo, essendo necessario accertare, ai fini di una sua eventuale corresponsabilitą, che egli abbia arrecato un contributo eziologicamente rilevante ex art. 110 cod. pen. alla condotta altrui, mediante l'offerta di un assenso anche tacito all'esecuzione di atti professionali da parte del soggetto non autorizzato.