(massima n. 1)
In tema di interruzione di pubblico servizio, può essere scriminato il comportamento del lavoratore inosservante di un ordine di servizio aziendale manifestamente illecito, in quanto esercizio di una facoltà legittima riconducibile all'area di operatività dell'art. 51 cod. pen., mentre la non conformità alle leggi civili ed alle disposizioni contrattuali del provvedimento datoriale regolatore del servizio non autorizza di per sé il dipendente a disattenderlo, ma solo ad attivare eventuali rimedi inibitori o risarcitori nelle competenti sedi.