(massima n. 1)
La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilitą patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione.