(massima n. 1)
In tema di induzione indebita a dare o promettere utilitā, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuitā di cui all'art. 323-bis cod. pen. č necessario considerare tutti gli elementi costitutivi dei reati originariamente contestati, anche se in parte estinti per prescrizione, in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalitā, oggetto di necessaria considerazione.