(massima n. 1)
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.(successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennitą per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosģ percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa.