(massima n. 2)
Rientra tra le erogazioni pubbliche "comunque denominate" di cui all'art. 316-ter cod. pen. - nella versione, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche ampliative di cui all'art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - la concessione, sulla base di un'autodichiarazione mendace, di un finanziamento bancario assistito da garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, costituendo la garanzia a carico del soggetto pubblico, gratuita per il beneficiario, presupposto determinante l'erogazione del finanziamento da parte del privato, nell'ambito di un rapporto triangolare che lega Fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato.