(massima n. 1)
Il regime della responsabilitą solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attivitą costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.