(massima n. 1)
I consorzi costituiti con la finalitā di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilitā per le obbligazioni assunte non č regolata dall'art. 2615 c.c., ma dall'art. 38 c.c., che prevede la responsabilitā solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.