(massima n. 1)
I consorzi con attivitą esterna, svolgendo attivitą ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilitą e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicitą legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilitą nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle societą per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette societą (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.