(massima n. 1)
Per la validitą di un brevetto per modello ornamentale, nella vigenza della disciplina di cui al d.lgs. n. 95 del 2001, non occorre pił il requisito dello speciale ornamento gią previsto dall'art. 5 r.d. n. 1411 del 1940, essendo sufficiente un carattere individualizzante, ravvisabile ogni qualvolta l'aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento.