(massima n. 1)
In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile - risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attivitā inventiva č prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima č piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrā esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale giā a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non č prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, č dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.