(massima n. 1)
E' assoggettabile a fallimento la societą cooperativa sociale che risulti svolgere un'attivitą commerciale secondo criteri di economicitą (cd. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autoritą giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545 terdecies c.c.