(massima n. 1)
La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della societą incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle societą partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identitą, pur in un nuovo assetto organizzativo; conseguentemente, l'attribuzione alla societą incorporata della qualifica di responsabile dell'inquinamento giustifica la condanna della societą incorporante alla rifusione delle spese di bonifica del sito inquinato.