(massima n. 1)
Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalitą pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della societą incorporante o risultante dalla fusione, in qualitą di successore della societą soccombente nel grado precedente - č necessaria la prova del predetto adempimento.